Competenze
La notifica deve essere effettuata dal Messo Notificatore il quale nel consegnare l’atto è tenuto a redigere la relata di notifica o a compilare l’avviso di ricevimento.
La relata di notifica dà luogo a presunzione legale di conoscenza, essa ha natura di atto pubblico e costituisce la prova dell’eseguita notificazione, dell’identità della persona cui è stato consegnato l’atto e che ha sottoscritto l’avviso. Lo stesso vale per l’avviso di ricevimento quando la notificazione sia stata eseguita per mezzo del servizio postale. Anche l’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova dell’avvenuta notificazione.
Di regola il Messo Notificatore consegna copia dell’atto nelle mani del destinatario (art. 138 del c.d.c). Qualora ciò non sia possibile l’atto può essere consegnato ad altro soggetto( persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio o azienda, al vicino di casa, al portiere), o depositato presso la Casa Comunale secondo le modalità previste dagli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile.
E’ importante sottolineare che il sistema della notificazione si ispira al principio della mera “ricezione” della copia dell’atto, quindi al principio della “conoscibilità” e non a quello dell’”effettiva conoscenza” del suo contenuto. L’efficacia della notificazione deriva, infatti non dalla conoscenza effettiva che il destinatario abbia l’atto, ma dalla consegna della copia dell’atto in una delle forme stabilite dalla legge.
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Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2024, 07:17