Taglio rami e alberi nelle proprietà private interferenti con la linea Ferroviaria

Pubblicato il 22 giugno 2023 • Ambiente , Comune

Con apposita ordinanza num.20/2023, il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, ha disposto Interventi urgenti per la salvaguardia della sede ferroviaria al fine di fronteggiare l'emergenza incendi 2023, taglio rami e alberi nelle proprietà private interferenti con la sede ferroviaria.

PREMESSO CHE  in data 12/06/2023 è stata emessa l’ordinanza n. 0019/2023 pubblicata all’ Albo Pretorio n. 690/2023 del  12/06/2023 recante l’ordinanza n. 0019/2023 pubblicata all’ Albo Pretorio n. 690/2023 del  12/06/2023 recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale, e ai rischi conseguenti. Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi in vista del periodo di massima pericolosità.”;

CHE in data 13-06-2023 è stata acquisita con protocollo 009292/2023  la comunicazione della Prefettura di Salerno avente per oggetto “Richiesta emissione ordinanza sindacale a salvaguardia della sede ferroviaria per fronteggiare l'emergenza incendi, taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria” che richiamava, a tutela della pubblica e privata incolumità  la nota con prot. RFI/1029/2023 della Rete Ferroviaria Italiana del 01/06/2023 concernente l'oggetto;

VISTO   che sulla G.U. Serie Generale n.117 del 20-05-2023 è stato pubblicato il comunicato della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento delle Protezione Civile - recante “ Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti” indicante i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo in vista della stagione estiva 2023 con inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2023;

CONSIDERATI i rischi di pericolo d'incendio nelle aree adiacenti alla sede ferroviaria, con l'approssimarsi della stagione estiva, e i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto quelli di alto fusto, con conseguente pregiudizio della sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria, nel rispetto del D.P.R. 753/80 Titolo III, in particolare agli artt. 38, 52, 55, 56, 63;

RICHIAMATI I DIVIETI

vigenti durante il periodo di attività antincendio boschivo, in particolare dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023:

  • DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art.182, c. 6-bis, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre - art. 25, c.1 lett. (f, Legge Regionale 26/2012;
  • DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c.1 e c.3 del Regolamento Regionale 28/09/2017 n.3 “Regolamento di Tutela e Gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale“);
  • DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c.4 del Regolamento Regionale 28/09/2017, n.3):
  • usare motori o fornelli che producano faville o brace;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio come ad esempio:
    • gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
    • sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
  • DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come “lanterne volanti” dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 km. Dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento delle relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dall’art. 10 c. 6 della Legge 21/11/2000 n. 353 e s.m.i.;

ORDINA

a carico dei proprietari dei terreni confinanti con la linea ferroviaria il rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, siepi ed altro materiale combustibile e, durante il periodo di "grave pericolosità" in particolare con lo svolgimento delle attività antincendio boschivo in vista della stagione estiva 2023 con inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2023, l'obbligo di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, rami pericolanti, ecc.

La mancata ottemperanza comporterà, senza ulteriore avviso, l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 753/80, in particolare di cui agli art. 38 e 63, con l'esecuzione dei lavori in danno a carico dell'inadempiente, sia esso proprietario, possessore o detentore del fondo.

VIGILANZA E SANZIONI

1) - VIGILANZA

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

2) – SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà, senza ulteriore avviso, l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 753/80, in particolare di cui agli art. 38 e art. 63, con l'esecuzione dei lavori in danno a carico dell'inadempiente, sia esso proprietario, possessore o detentore del fondo, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p., oltre quelle previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente il mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, fatto salvo le sanzioni per ulteriori illeciti e quelle derivanti da Regolamenti Comunali.

La presente Ordinanza è trasmessa per quanto di competenza a:

  1. Comando Polizia Municipale di Pellezzano;
  2. Comando Stazione Carabinieri di Pellezzano;
  3. Stazione Carabinieri Forestali di Salerno;
  4. Direzione Ferrovie di Salerno;
  5. Protezione Civile del Comune di Pellezzano

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Il Sindaco

Dott. Francesco Morra


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